Partita IVA comunitaria? Come iscriversi al VIES e quali sono i benefici per i titolari di partita IVA.
- Freelance
- Imprese e Professionisti
- Startup
Hai clienti o fornitori stranieri? Se la risposta è sì, dovresti verificare che la tua partita IVA sia abilitata agli scambi intracomunitari. Molto spesso, infatti, una partita IVA validissima nel proprio paese di residenza potrebbe verificarsi non abilitata all’acquisto o alla cessione di beni da e verso i paesi esteri della Comunità Europea. Il decreto legge 78/2010, adeguando la legge italiana alla normativa europea, ha infatti decretato che le società che intendono effettuare transazioni con altri soggetti dell’Unione Europea devono iscrivere la propria partita IVA al registro VIES (VAT information exchange system).
Come registrare la propria partita IVA al VIES
La richiesta d’iscrizione della partita IVA al VIES va indirizzata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente e può essere fatta sia al momento dell’apertura della partita IVA nella Dichiarazione d’inizio attività, che tramite la Comunicazione Unica. A questo scopo bisogna compilare il campo “Operazioni intracomunitarie” del quadro I (modello AA7 o AA9 a seconda che si tratti di “soggetti diversi dalle persone fisiche” o “imprese individuali e lavoratori autonomi”). Ci verrà richiesto di indicare il volume previsto di acquisti e di cessioni che si intendono realizzare annualmente da e verso l’estero.
È importante tener presente che gli scambi intracomunitari B2B (“business to business”) sono soggetti all’IVA nel paese di destinazione (quindi del paese di chi acquista il servizio/bene /prodotto), mentre gli scambi intracomunitari B2C (“business to consumer”) sono soggetti all’IVA nel paese di origine (quindi nel paese del prestatore del servizio o del bene fornito).
Per i titolari di partita IVA che non hanno richiesto l’abilitazione durante la dichiarazione di inizio attività la comunicazione dell’opzione “archivio VIES” può essere fatta tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate effettuando l’accesso con le proprie credenziali al link: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/IstanzaVIES_Web/login.jsp
Chi preferisce invece la forma cartacea, può inviare all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate una raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando un modulo come questo qui sotto adeguatamente firmato:
[pdf-embedder url=”/file/wp-content/uploads/2015/06/Esempio-istanza-registrazione-VIES1.pdf”]
Modello da scaricare per richiesta di abilitazione alle transazioni intracomunitarie VIES
È importante tener presente che normalmente l’iscrizione al registro VIES avviene dopo 30 giorni dalla richiesta tramite la regola del “silenzio assenso” (ovvero, la richiesta va a buon fine se passati i 30 giorni non si riceve nessuna comunicazione di rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate). Pertanto in tal caso bisogna inviare la raccomandata con almeno un mese di anticipo sul previsto acquisto o sulla vendita intracomunitaria.
Trascorsi 30 giorni dal momento della richiesta, si può verificare se la partita IVA è stata abilitata alle transazioni intracomunitarie tramite il Servizio di controllo delle partite iva comunitarie, disponibile online sul sito dell’Agenzia.
I benefici dell’iscrizione al VIES
Iscrivendosi al VIES si entra a far parte di una banca dati unica delle partite IVA che operano all’interno dell’UE. Ecco in breve i vantaggi per le aziende e i professionisti:
• Si possono ricevere fatture senza l’IVA del paese fornitore (in assenza di iscrizione al VIES il rimborso dell’IVA estera versata riportata in fattura non viene accettato)
• Si possono integrare le fatture con l’IVA del proprio paese e si può detrarre l’imposta sugli acquisti intracomunitari
• Si evita il rischio di dover pagare, nel peggiore dei casi, l’IVA in due diversi paesi
• Si possono effettuare transazioni con diversi partner europei indipendentemente dal paese di residenza, beneficiando di tariffe e prezzi più vantaggiosi.
Come richiedere il rimborso dell’IVA estera versata
Se ti è già capitato di acquistare servizi o prodotti da un partner commerciale o fornitore estero e di pagare l’IVA straniera riportata in fattura, puoi richiederne il rimborso dell’IVA versata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello in cui è avvenuto l’acquisto. Il rimborso va richiesto all’Agenzia delle Entrate al seguente recapito: Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Rimborsi, e può essere inoltrato esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (a seconda dei casi Entratel o Fisconline). Nel formulario online per la richiesta del rimborso, la descrizione dei beni fatturati deve essere inserita secondo la tabella contenente i codici di descrizione dei beni acquistati/venduti.