Condizioni generali di contratto di Deutsche Bureau AG
(Versione: dicembre 2014)
Deutsche Bureau AG offre ai propri clienti servizi di segretariato telefonico (in prosieguo: servizi) che richiedono un particolare rapporto di fiducia tra le parti. In considerazione di ciò e per disciplinare compiutamente e rendere trasparenti i diritti e i doveri derivanti dal contratto per entrambe le parti, ma anche al fine di individuare le procedure concretamente necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio, il contratto è regolato dalle seguenti condizioni generali:
Art. 1 Oggetto del contratto
(1) Deutsche Bureau AG eroga servizi in conformità alla tariffa scelta dal cliente, corrispondente all’intensità del traffico telefonico abituale nell'attività del committente (cfr. Art. 3, par. 7) e secondo quanto concordato con lo stesso. Qualora, in casi singoli, non fosse possibile stabilire un accordo con il committente, Deutsche Bureau AG eroga i propri servizi in conformità alla presunta volontà del committente. Le caratteristiche e modalità del servizio fornito dipendono dalla tariffa scelta.
(2) Nel caso in cui nella tariffa selezionata rientri l’utilizzo di uno o più numeri telefonici di Deutsche Bureau AG, non sussiste alcun diritto di assegnazione di determinati numeri di telefono né di inserimento degli stessi in elenchi pubblici. I numeri di telefono che Deutsche Bureau AG attribuisce al committente hanno come finalità quella di destinare a tali numeri il trasferimento delle chiamate dirette al numero telefonico indicato dal committente, che resta estraneo al rapporto contrattuale con Deutsche Bureau AG. Deutsche Bureau AG resta titolare di tutti i diritti e gli obblighi relativi ai numeri telefonici messi a disposizione del committente. Il committente, nello specifico, non ha alcun diritto di ottenere il trasferimento alla fine del contratto di tali numeri attribuitigli da Deutsche Bureau AG. I numeri telefonici appartengono in via esclusiva a Deutsche Bureau AG e, al momento della cessazione del rapporto rimangono nella esclusiva disponibilità della medesima, restando esclusa l’applicazione del diritto di “portabilità” del numero. Nel caso in cui il committente desiderasse utilizzare un numero di telefono di Deutsche Bureau AG che non corrisponde alla rete urbana in cui ha sede l’impresa del committente, Deutsche Bureau AG si riserva il diritto, sulla base di quanto stabilito dal diritto delle Telecomunicazioni, di richiedere al committente una prova del suo riferimento a tale rete urbana (ad es: conferma di domiciliazione; dichiarazione di inizio attività commerciale; iscrizione al registro delle imprese). Qualora il committente non fornisse a Deutsche Bureau AG alcuna prova di quanto richiesto, lo stesso non avrà alcun diritto all’utilizzo di tale numero di telefono.
(3) Nel caso in cui la tariffa scelta preveda la risposta con un messaggio standard, l’elaborazione delle chimate può prevedere anche procedure operative basilari (quali ad esempio accettazione di ordini o commesse, comunicazione di semplici informazioni), a condizione che tali elementi vengano concordati preventivamente e si prestino ad essere inseriti negli schemi standard di Deutsche Bureau AG. Quest’ultima si riserva il diritto di intervenire sulla tipologia e la lunghezza del testo indicato dal committente in conformità al rapporto contrattuale, informandone prontamente il committente.
(4) Nel caso in cui la tariffa selezionata preveda la trasmissione di informazioni (come la registrazione di stralci di conversazioni in forma scritta, ricezione di fax, ecc.), Deutsche Bureau AG garantisce esclusivamente che l’informazione venga inserita tempestivamente all’interno del portale messo a disposizione del cliente, essendo questo l’unico obbligo cui è tenuta Deutsche Bureau AG. La consultazione tempestiva delle informazioni è in ogni caso compito esclusivo del committente.
(5) Deutsche Bureau AG si impegna ad erogare tutti i servizi garantendo costantemente la massima cura. Non è però tuttavia possibile escludere completamente l'eventualità che singole informazioni risultino incomplete, poco chiare dal punto di vista del contenuto, errate a causa o di un vizio di trasmissione a Deutsche Bureau AG o di comprensione da parte dei collaboratori di Deutsche Bureau AG. Tale rischio viene espressamente accettato dal cliente. Deutsche Bureau AG non assume alcuna responsabilità in ordine alla correttezza e completezza del contenuto delle informazioni trasmesse.
(6) Nel caso in cui Deutsche Bureau AG fornisca al committente ulteriori servizi in conformità alla tariffa scelta (come ad esempio indirizzi aggiuntivi, numeri di telefono, ecc.), i diritti che ne derivano restano di proprietà di Deutsche Bureau AG. La facoltà di utilizzo del committente è limitata alla durata del contratto. Una volta terminato il contratto, non sussiste alcun diritto di trasferimento. Quanto sopra trova applicazione anche per quei servizi introdotti da Deutsche Bureau AG dopo la stipula del contratto.
(7) Nel caso in cui Deutsche Bureau AG fornisca, in aggiunta al servizio di segretariato principale a favore del committente, anche uno o più servizi di segretariato a favore dei suoi collaboratori, di tali servizi potranno usufruire solo il committente e/o i suoi collaboratori. È fatto divieto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito a terzi o ad altre aziende, ditte o uffici in genere del committente. Il contenuto del messaggio di risposta della segreteria aggiuntiva deve sempre richiamare quello principale. Un'eventuale revoca del servizio di segreteria principale implica la revoca automatica anche dei servizi di segreteria aggiuntivi.
(8) Deutsche Bureau AG si riserva il diritto di imporre limitazioni o sospensioni temporanee del servizio per motivi validi, in particolare:
- Segnale di occupato per breve periodo di tempo su tutte le postazioni del personale di segreteria, in caso di quantità di chiamate imprevedibile e sopra alla media,
- interventi di manutenzione, riparazione, ecc. necessari al fine di garantire o migliorare il servizio,
- modifiche tecniche al sistema inderogabili (es.: sostituzione di hardware, collegamento di una nuova linea, ecc.
Deutsche Bureau AG farà tutto il possibile al fine di evitare simili limitazioni del servizio o per ridurle al minimo indispensabile.
(9) Deutsche Bureau AG ha facoltà di appaltare a terzi l’adempimento di tutti gli obblighi, a condizione che tali soggetti osservino standard di protezione dei dati e di riservatezza paragonabili a quelli di Deutsche Bureau AG e a condizione che non siano in conflitto con gli interessi del committente. Il committente accetterà tali prestazioni come prestazioni di Deutsche Bureau AG.
(10) Deutsche Bureau AG ha facoltà di apportare successive modifiche o integrazioni alle descrizioni dei servizi. In tal caso le modifiche verranno comunicate da Deutsche Bureau AG al committente in forma scritta. Nel caso in cui le prestazioni modificate si discostino dalle precedenti a svantaggio del committente, questi avrà facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso straordinario entro un mese dalla ricezione della comunicazione delle modifiche apportate. Se tale diritto non verrà esercitato, le modifiche verranno considerate accettate. La comunicazione di Deutsche Bureau AG conterrà espressa menzione del termine di recesso e delle conseguenze del suo mancato rispetto. Le modifiche non entreranno in vigore prima della scadenza del termine mensile.
Art. 2 Inizio del contratto
(1) Il rapporto contrattuale inizia alla data concordata, comunque non oltre l'effettiva data di inizio di utilizzo dei servizi. Deutsche Bureau AG invia al committente una conferma dell'ordine in forma scritta. Tale conferma scritta specifica i dati contrattuali fondamentali concordati, in particolare la data di inizio del servizio, la descrizione delle prestazioni relative alla tariffa scelta, e il prezziario aggiornato, a meno che questi dati non siano già stati inviati al committente insieme alla proposta contrattuale.
(2) Deutsche Bureau AG si riserva il diritto di verificare l'identità del committente e/o dei suoi rappresentanti legali seguendo procedure adeguate (presentazione di documenti d'identità, ecc), di verificarne la solvibilità così come di presentare richieste di cauzioni e garanzie collaterali (cfr. Art. 5 par. 3 e 4). Deutsche Bureau AG può subordinare all'esito positivo della verifica di solvibilità o alla presentazione di garanzie anche l'attivazione di servizi aggiuntivi a pagamento.
(3) Se all'inizio del rapporto contrattuale al committente viene concessa un'esenzione dall'importo fisso e/o un credito limitato o illimitato per i compensi a consumo (cfr. Art. 4, par. 5), ciò non avrà alcun effetto sul contenuto o sulla durata del rapporto contrattuale. Nello specifico, anche in questo caso, devono essere rispettati i termini di recesso di cui all'Art. 9 e devono essere versati i compensi relativi ai consumi eccedenti il credito concesso.
(4) Nel caso in cui Deutsche Bureau AG conceda al committente, per un periodo di tempo limitato, un credito illimitato per prestazioni a consumo ai sensi dell'Art. 3, il committente è tenuto a farne uso solo nella misura necessaria a conoscere e testare i servizi in modo adeguato ("fair-use policy"). Se i servizi fruiti gratuitamente dal committente superano notevolmente i normali consumi tipici del segretariato telefonico (es.: uso nell'ambito di un'attività di telemarketing o commerciale in genere), Deutsche Bureau AG potrà porre fine anticipatamente al periodo di uso gratuito.
Art. 3 Obblighi del committente
(1) Il committente si impegna a non utilizzare i servizi di Deutsche Bureau AG per diffondere o distribuire contenuti che violino qualunque tipo di norma di legge. I numeri di telefono e gli indirizzi e-mail messi a disposizione del committente non devono essere utilizzati per contattare indebitamente terzi allo scopo di diffondere pubblicità non richiesta o per attività illegali (es.: spam via fax o e-mail), e in questi casi non devono nemmeno essere indicati come strumento per contattare il committente. Il committente è obbligato ad evitare che, in transazioni giuridiche o commerciali, le proprie attività vengano ascritte a Deutsche Bureau AG.
(2) Il committente si impegna a informare Deutsche Bureau AG nel caso in cui egli stesso o uno dei referenti/rappresentanti nominati non siano raggiungibili telefonicamente per più di 2 settimane o non siano comunque in grado di ricevere comunicazioni. Il committente è l'unico responsabile del corretto funzionamento dei dispositivi di ricezione delle comunicazioni (cellulari, fax, ecc.) e del corretto collegamento degli eventuali inoltri delle chiamate dirette ai propri allacciamenti ai numeri Deutsche Bureau AG.
(3) Il committente si impegna ad informare immediatamente Deutsche Bureau AG di qualsiasi modifica relativa a indirizzo, reperibilità telefonica, coordinate bancarie, forma giuridica o rappresentanza legale, e a dare a Deutsche Bureau AG comunicazione di qualsiasi altra circostanza altrettanto importante ai fini del rapporto contrattuale.
(4) Nel caso in cui il committente venga meno a uno degli obblighi di cui ai punti 1 fino a 3, Deutsche Bureau AG avrà diritto di rivelare a terzi di essere un fornitore esterno del committente, ove ciò sia necessario al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, in particolare per la tutela dei propri collaboratori. Questo non pregiudica ulteriori diritti, in particolare il diritto di revoca straordinaria (Art. 9, par. 1 e par. 2). In caso di violazione degli obblighi di cui al par. 3, Deutsche Bureau AG ha inoltre facoltà di addebitare al committente la somma forfettaria di 5,00 € per il sollecito a fornire i dati aggiornati di cui sopra e – nel caso in cui il cliente venga meno al sollecito rendendo necessarie ulteriori ricerche – una tassa di ricerca di 10,00 €. Al committente è espressamente consentito provare la non sussistenza del danno o dimostrare che il danno causato è nettamente inferiore a tali importi. Deutsche Bureau AG si riserva di chiedere un ulteriore risarcimento nel caso in cui il danno superi gli importi forfettari di cui sopra in modo non insignificante.
(5) Il committente si impegna a proteggere il proprio portale cliente dall'accesso di persone non autorizzate, in particolare si impegna a proteggere le password assegnate (ad esempio attraverso una modifica regolare delle stesse) e ad attuare adeguate misure di sicurezza per non perderle. Il committente sarà responsabile di tutti i danni derivanti dalla comunicazione o trasmissione della propria password, a meno che non sia possibile dimostrare che tali danni siano stati causati da Deutsche Bureau AG.
(6) Il committente si impegna a trasmettere tutte le richieste di modifica delle istruzioni consegnate a Deutsche Bureau AG in merito a risposta, inoltro, opzioni di notifica, ecc., esclusivamente
- telefonicamente, identificandosi con la password concordata all'inizio del contratto per i contatti via telefono ("password telefonica"),
- via internet, accedendo all’area cliente o tramite la App ‘Segretaria24’, oppure
- via e-mail, da un indirizzo e-mail precedentemente comunicato a Deutsche Bureau AG dal committente.
Il committente accetta che eventuali istruzioni di modifica comunicate diversamente a Deutsche Bureau AG non potranno essere attuate per ragioni di sicurezza. Ciò non pregiudica il diritto di Deutsche Bureau AG di introdurre metodi di identificazione diversi, aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli attualmente validi.
(7) Il committente è tenuto a informare Deutsche Bureau AG tempestivamente e precisamente di eventuali aumenti del volume delle chiamate previsti per il servizio di segretaria, che superino nettamente i volumi solitamente ricevuti, es.: campagne pubblicitarie o simili. Nel caso in cui si verifichi un aumento notevole del traffico telefonico rispetto ai volumi solitamente ricevuti, e non sia pervenuta alcuna comunicazione in merito, Deutsche Bureau AG avrà facoltà, senza darne previa comunicazione, di limitare l'elaborazione delle telefonate ai volumi fino a quel momento garantiti.
(8) In caso di eventuali indizi che portino il committente a sospettare una possibile comunicazione incompleta, contenutisticamente poco chiara o errata da parte dei collaboratori di Deutsche Bureau AG (Art. 1, par. 5), il committente è tenuto a dissipare tali dubbi rivolgendo una quantità ragionevole di domande al chiamante e/o con gli strumenti adeguati al fine di evitare e/o contenere possibili danni. Ciò trova applicazione in particolare per informazioni riguardanti procedure che possono avere notevoli effetti economici o altre conseguenze per l'attività commerciale del committente o dei suoi soci.
(9) È esclusa ogni possibilità di trasferimento dei servizi di Deutsche Bureau AG a terzi (es.: “reselling”) senza previa autorizzazione espressa da parte di Deutsche Bureau AG.
Art. 4 Pagamento dei servizi
(1) I servizi vengono resi dietro pagamento in base alla tariffa concordata nel contratto. Il compenso è composto da un importo base fisso per la fornitura dei servizi e da importi a consumo. È valido il piano tariffario di Deutsche Bureau AG in vigore al momento della fornitura della prestazione. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi non comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), così come prescritta per legge.
(2) I compensi per gli importi a consumo vengono addebitati in base al servizio effettivamente fruito, quindi, nello specifico, ricezione ed elaborazione delle chiamate o di mansioni specifiche. Sono soggette a pagamento tutte le chiamate indirizzate ai numeri di telefono assegnati da Deutsche Bureau AG al committente, ivi comprese quelle senza esito (numero sbagliato, fax su telefono, scherzi telefonici, ecc.), tranne quelle attribuibili a Deutsche Bureau AG. Le frazioni di minuto vengono conteggiate arrotondandole al minuto intero.
(3) Il periodo di riferimento per la fatturazione è il mese, considerato a partire dal giorno solare di inizio del contratto. Su richiesta di una delle parti è possibile far partire il periodo di fatturazione da una data diversa.
(4) Con l’importo fisso vengono coperte le spese per la messa a disposizione dell’infrastruttura tecnica ed organizzativa per la fruizione dei servizi di Deutsche Bureau AG. Gli importi fissi si applicano anticipatamente a partire dall'inizio del periodo di fatturazione. Gli importi a consumo (fatto salvo quanto stabilito al par. 6) vengono addebitati allo scadere del periodo di fatturazione relativo alla fruizione dei servizi stessi.
(5) Nel caso in cui al committente venga concesso un credito per i servizi a consumo all'avvio del contratto (credito di partenza, cfr. Art. 2, par. 3), tale credito dovrà essere utilizzato nel corso del primo mese del rapporto contrattuale. Non è consentito trasferire il credito a periodi di fatturazione successivi o ricevere il saldo in contanti.
(6) Nel caso in cui il compenso relativo a un determinato periodo di fatturazione superi in qualsiasi modo un limite di credito stabilito dal contratto, il relativo costo verrà addebitato alla data del raggiungimento di tale importo. Nel caso in cui al momento della stipula del contratto non sia stato concordato alcun limite, il limite si intende di 100,00 €. Tale importo può essere ridotto o aumentato su richiesta di una delle parti in qualsiasi momento. L'innalzamento del limite di credito può essere vincolato al pagamento di un'adeguata cauzione (Art. 5, par. 3).
(7) Alla scadenza Deutsche Bureau AG emette una fattura per il committente, in cui sono riportati l'importo fisso mensile e i singoli costi raggruppati per tipologia di servizio. È diritto di Deutsche Bureau AG stabilire un termine adeguato e vincolante per il pagamento delle fatture. I servizi di segreteria aggiuntivi vengono addebitati insieme al servizio principale. Ove previsto dalle norme fiscali applicabili, le fatture potranno essere messe a disposizione in formato elettronico, e, ad esempio, essere scaricate dall’area cliente online. In questo caso, per l’emissione di una fattura in formato cartaceo potrà essere richiesto il pagamento di un compenso adeguato.
(8) Deutsche Bureau AG si riserva il diritto di modificare i compensi richiesti per le prestazioni rese. In particolare, potranno essere stabiliti degli aumenti nel caso di innalzamento dei prezzi da parte di terzi (ad es: operatori di rete fissa o mobile) o per far fronte all’emergere di costi relativi alla normale gestione operativa.
(9) Le modifiche verranno comunicate da Deutsche Bureau AG in forma scritta al committente. Nel caso in cui le modifiche vadano a svantaggio del committente, questi avrà facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso straordinario entro un mese dalla ricezione della comunicazione delle modifiche apportate. Se tale diritto non verrà esercitato, le modifiche verranno considerate accettate. La comunicazione di Deutsche Bureau AG conterrà espressa menzione del termine di recesso e delle conseguenze del suo mancato rispetto. Le modifiche non entreranno in vigore prima della scadenza del termine mensile.
Art. 5 Pagamenti, cauzione, mora
(1) Il committente concede a Deutsche Bureau AG l'autorizzazione revocabile a ritirare alla data di scadenza i compensi dovuti e un’eventuale cauzione concordata (cfr. Art. 3), da un conto corrente bancario specificato dal committente stesso, o da una carta di credito. Il committente si impegna inoltre, ove necessario, a rilasciare a Deutsche Bureau AG il relativo mandato SEPA o un’autorizzazione di addebito su carta di credito. Nel caso di pagamento tramite carta di credito un’impresa terza può eventualmente fungere da prestatore di servizio per Deutsche Bureau AG. In tal caso, nella rispettiva fattura verranno indicati esattamente il nome e la sede di questa impresa, nonché la corretta denominazione della voce da prelevare sul conteggio della carta di credito. Qualora un conto non dovesse mostrare la copertura necessaria, non esiste alcun obbligo al pagamento da parte dell’istituto di credito che gestisce il conto.
Nel caso di modalità di pagamento differenti rispetto a quanto sopra previsto, Deutsche Bureau AG avrà facoltà di addebitare un importo forfettario di 3,50 € per ogni singola fattura.
(2) Le commissioni relative ai pagamenti sono a carico del committente. Se un mandato non va a buon fine per mancata copertura, a causa di un riaccredito ingiustificato da parte del committente, o per altri motivi non imputabili a Deutsche Bureau AG, il committente è tenuto a rimborsare a Deutsche Bureau AG l'importo dovuto al servizio di pagamento per il riaccredito.
(3) In casi eccezionali documentati (es.: assegnazione di servizi particolarmente costosi come l'inoltro di chiamate all'estero, numeri a tariffazione speciale, domiciliazione postale, ecc.; indice di solvibilità del cliente sfavorevole; nessun mandato di addebito SEPA o su carta di credito), al fine di garantire la copertura per i servizi resi, Deutsche Bureau AG ha il diritto di richiedere una cauzione adeguata. Su tale cauzione non si applicano interessi. In caso di cessazione della necessità di copertura, la cauzione verrà immediatamente restituita al committente previa richiesta da parte dello stesso.
(4) Nel caso in cui il committente del servizio sia una società di capitali o di persone a responsabilità limitata, Deutsche Bureau AG può richiedere, oltre alla presentazione di una cauzione, anche l’assunzione del debito da parte di un singolo individuo oppure la presentazione di una garanzia collaterale per i crediti futuri derivanti dal rapporto contrattuale.
(5) In caso di ritardo nel pagamento dei servizi da parte del committente, Deutsche Bureau AG potrà, fatti salvi ulteriori diritti – in particolare interessi e revoca – interrompere i servizi resi con debita notifica. Ciò non pregiudica l'obbligo di pagamento di eventuali importi fissi applicabili. In caso di mora, il committente sarà tenuto a versare un importo forfettario pari a 5,00 € per il sollecito di pagamento. Spetta al committente dimostrare la non sussistenza del danno o che il danno causato è nettamente inferiore a tale importo forfettario.
(6) Qualora Deutsche Bureau AG fosse obbligata per legge o in seguito ad una decisione del tribunale a fornire a terzi informazioni sull’oggetto, la tipologia o l’entità del presente contratto (ad esempio fornendo tali informazioni alle autorità giudiziarie), la stessa ha il diritto di addebitare al cliente un rimborso spese forfettario per gli oneri sostenuti a tale scopo, pari a 10€/ora. Spetta al committente dimostrare che un tale onere non è stato sostenuto o che è di gran lunga inferiore a tale importo forfettario.
Art. 6 Obiezioni su addebiti per prestazioni, controcrediti
(1) Il committente deve segnalare eventuali obiezioni relativamente ad addebiti per prestazioni entro otto settimane dalla ricezione della fattura direttamente a Deutsche Bureau AG. Qualora, entro tale termine, il committente non abbia segnalato alcuna obiezione, la fattura si intenderà accettata. Deutsche Bureau AG menziona espressamente al committente tale termine e le conseguenze del suo mancato rispetto in ogni fattura. Ciò trova applicazione senza pregiudizio per i diritti stabiliti a norma di legge.
(2) La sollevazione di eventuali obiezioni non pregiudica l'obbligo di saldo se tali obiezioni non saranno riconosciute come fondate da Deutsche Bureau AG, se Deutsche Bureau AG non prenderà una posizione documentata entro un mese dalla ricezione delle obiezioni, o se le obiezioni non saranno legalmente riconosciute. Il committente, nello specifico, non potrà richiedere il risarcimento di importi già saldati (riaccredito).
(3) Il committente avrà facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti di Deutsche Bureau AG solo in caso di controcrediti legalmente riconosciuti o non contestati. Il committente potrà far valere il diritto di ritenzione o di rifiuto delle prestazioni solo in caso di controcrediti legalmente riconosciuti o non contestati. Il committente potrà esercitare il diritto di ritenzione solo se i controcrediti saranno inerenti allo stesso rapporto contrattuale.
Art. 7 Protezione delle informazioni
Deutsche Bureau AG raccoglie, salva ed elabora informazioni personali nell'ambito di un rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme di legge. Per i dettagli in proposito, il committente può consultare l’informativa sulla Privacy al sito www.segretaria24.it/informativa-privacy.
Art. 8 Responsabilità
(1) Deutsche Bureau AG risponde di danni – indipendentemente dal titolo, siano essi di natura contrattuale o extra-contrattuale – solo nel caso in cui tali danni siano causati dalla stessa Deutsche Bureau AG intenzionalmente o per negligenza grave, ovvero siano derivanti dalla violazione di uno degli obblighi a cui è tenuta Deutsche Bureau AG, la cui realizzazione è essenziale per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale in questione e sul cui adempimento il committente può regolarmente fare affidamento (obbligo contrattuale fondamentale). In caso di semplice violazione degli obblighi contrattuali fondamentali, Deutsche Bureau AG risponderà dei soli danni contrattuali tipici e prevedibili, fino a un importo massimo pari al triplo del fatturato medio mensile attuale del relativo committente. In caso di semplice violazione degli obblighi fondamentali per negligenza, Deutsche Bureau AG non risponderà dei danni indiretti, in particolare per mancato guadagno. Ogni ulteriore richiesta di risarcimento è esclusa, fatte salve le disposizioni di cui al par. 2.
(2) Il par. 1 non trova applicazione in caso di violazioni riguardanti la vita, la persona o la salute, ovvero danni patrimoniali legati all'erogazione di servizi di telecomunicazione. Per servizi di telecomunicazione si intendono quelle prestazioni costituite prevalentemente o interamente dalla trasmissione di segnali sulle reti di telecomunicazione, nell'ambito dell'inoltro di conversazioni. Trovano applicazione le norme di legge. Sono fatte salve le norme sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
(3) Non sussiste alcuna responsabilità di Deutsche Bureau AG per danni patrimoniali dovuti a errori di trasmissione delle informazioni tra committente/relativi clienti e collaboratori di Deutsche Bureau AG. In particolare non è prevista alcuna responsabilità nel caso in cui il committente venga meno ai propri obblighi di evitare e/o contenere eventuali danni (Art. 3, par. 8) e/o abbia comunicato richieste di modifica con altre modalità ai sensi dell'Art. 3, par. 6.
(4) Deutsche Bureau AG non risponde di danni dovuti a guasti, danneggiamenti o malfunzionamento di impianti e dispositivi di terzi, in particolare per quanto concerne gli operatori telefonici o gli operatori e fornitori di telefonia mobile. Non risponde inoltre di danni dovuti a cause di forza maggiore, a meno che i danni non siano riconducibili alla stessa Deutsche Bureau AG ai sensi del par. 1 e 2.
(5) Tutte le richieste di risarcimento rivolte a Deutsche Bureau AG devono essere inoltrate dal committente entro 6 mesi dalla presa di conoscenza delle circostanze in questione, comunque non oltre 5 anni dall'insorgere delle stesse indipendentemente dalla presa di conoscenza. Ciò non trova applicazione in caso di violazioni riguardanti la vita, la persona, la salute e la libertà, e in caso di azioni intenzionali.
(6) Nel caso in cui la normativa applicabile escluda o limiti la responsabilità di Deutsche Bureau AG, tale normativa troverà applicazione anche per tutti i dipendenti, rappresentanti e collaboratori di Deutsche Bureau AG.
Art. 9 Revoca, cambio di tariffa, modifiche alle presenti condizioni generali di contratto
(1) Le parti hanno facoltà di revocare l'erogazione dei servizi con effetto immediato nel corso dei primi due mesi di validità del contratto. Qualora un importo fisso (cfr Art. 4. par. 4) sia già stato fatturato al momento della revoca da parte del committente, esso resta interamente dovuto e non verrà rimborsato. Successivamente a tale data il termine per la revoca è di un mese a partire dalla fine del periodo di riferimento per la fatturazione (Art. 4, par. 3). I termini di revoca si intendono prorogati in caso di durata maggiore del contratto per entrambe le parti, nello specifico:
- un anno a partire dall'entrata in vigore del contratto: due mesi dalla fine del periodo di fatturazione,
- tre anni a partire dall'entrata in vigore del contratto: tre mesi dalla fine del periodo di fatturazione.
Tale disposizione trova applicazione anche per i servizi aggiuntivi, a condizione che non siano stati pattuiti termini diversi. Quanto sopra non pregiudica il diritto di revoca (senza termini) per giustificato motivo.
(2) In particolare Deutsche Bureau AG ha facoltà di revoca senza termini per giustificato motivo nei seguenti casi:
- il committente modifica l'indirizzo comunicato al momento della stipula senza relativa comunicazione spontanea a Deutsche Bureau AG entro 14 giorni; la notifica di una casella postale o simile non vale quale indirizzo;
- il committente risulta in ritardo con il pagamento dei servizi relativamente a due fatture
- il committente risulta in ritardo con il pagamento dei servizi per un importo superiore al doppio del limite di credito (cfr. Art. 4, par. 6);
- se il committente vìola in modo colposo le condizioni contrattuali e non elimina le cause che hanno portato alla trasgressione entro un termine adeguato dopo essere ammonito da Deutsche Bureau AG. Nel caso di trasgressioni gravi si può rinunciare all’ammonizione;
- indizi rilevanti e chiari che portino a ritenere che le modalità di gestione del committente siano contrarie al buon costume;
- avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del committente.
(3) In caso di revoca, il committente potrà comunque continuare ad accedere all’area cliente e usufruire del servizio gratuito di posta elettronica. Tale servizio potrà essere revocato da parte di Deutsche Bureau AG senza scadenze specifiche e senza motivazioni. L'utilizzo del portale cliente è disciplinato dalle norme di cui all'Art. 3, par. 1, Art. 7 e 10 e Art. 8, fatte salve le disposizioni secondo cui Deutsche Bureau AG risponde solo in caso di grave negligenza e intenzionalità anche in caso di violazione degli obblighi essenziali, ai sensi dell'Art. 8, par. 1.
(4) Il committente può comunicare la revoca
- a mezzo telefono, contattando il Servizio Clienti al numero +39-02 00 68 45 16 dietro previa identificazione tramite password telefonica, in orario d'ufficio dalle ore 9:00 alle ore 19:00,
- per posta a Deutsche Bureau AG, Friedrichstraße 171, 10117 Berlin (Deutschland), oppure
- tramite fax al numero +39-02 00 68 45 31, oppure tramite e-mail a servizio@segretaria24.it.
In ogni caso Deutsche Bureau AG fornirà una conferma di disdetta al committente del servizio.
(5) La revoca da parte di Deutsche Bureau AG potrà essere espressa in forma scritta. In tal caso la revoca si intende confermata anche nel caso in cui sia stata inviata all’ultimo indirizzo indicato dal committente, ma non si sia potuto procedere alla notifica o alla sua presa in consegna.
(6) Il mancato utilizzo dei servizi di Deutsche Bureau AG da parte del committente non dà luogo ad alcuna revoca ai sensi del par. 1, anche in caso di durata prolungata.
(7) Ogni passaggio a una tariffa diversa può essere richiesto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di fatturazione successivo (Art. 4, par. 3). I servizi di segretariato aggiuntivi e altri ampliamenti del servizio possono essere prenotati con effetto a partire dal giorno feriale successivo. La revoca del servizio di segreteria principale ha effetto anche per i servizi di segreteria aggiuntivi.
(8) Deutsche Bureau AG ha facoltà di apportare modifiche successive o integrazioni alle condizioni generali di contratto. In tal caso le modifiche verranno comunicate da Deutsche Bureau AG in forma scritta al committente. Se il committente non si oppone alle modifiche entro un mese dalla ricezione della comunicazione, le condizioni modificate diventeranno parte integrante del contratto. In caso di opposizione da parte del committente, rimangono valide le disposizioni originali. La comunicazione di Deutsche Bureau AG conterrà espressa menzione del termine e delle conseguenze del suo mancato rispetto.
(9) Eventuali nuovi servizi di Deutsche Bureau AG potranno essere soggetti a integrazione delle condizioni generali di contratto.
Art. 10 Forma delle dichiarazioni di volontà, trasferimento del contratto
(1) Nei casi che richiedano la forma scritta ai sensi delle presenti CGC, tale condizione si ritiene rispettata anche ove Deutsche Bureau AG faccia pervenire le comunicazioni al committente in forma elettronica nella sua area cliente riservata al sito www.segretaria24.it, oppure tramite la app mobile. La dichiarazione risulta valida a partire da due settimane dalla ricezione sul portale o sulla app mobile, anche se non è stata consultata dal committente. Quanto sopra trova applicazione anche per eventuali dichiarazioni relative ai rapporti contrattuali, a meno che non sia prevista una formalità maggiore per il caso specifico, come la forma scritta cartacea.
(2) Deutsche Bureau AG ha facoltà di trasferire a terzi gli obblighi e diritti derivanti dal contratto, a condizione che i relativi interessi non siano in contrasto con quelli del committente, che tali terzi possano garantire l'erogazione di servizi conformi a quanto stabilito nel contratto e che non sussista alcun dubbio sulla solvibilità e sulle competenze tecniche di tali terzi. In caso di trasferimento del contratto, il committente avrà facoltà di richiederne la revoca immediata. Il diritto di revoca decade qualora il committente non si opponga al trasferimento entro un mese dalla ricezione della comunicazione sul trasferimento del contratto. La comunicazione di Deutsche Bureau AG conterrà espressa menzione del termine di recesso e delle conseguenze del suo mancato rispetto. Le modifiche non entreranno in vigore prima della scadenza del termine mensile.
(3) La versione vincolante delle presenti CGC è, in via esclusiva, quella in lingua tedesca. Soltanto questa versione è determinante per il contenuto delle presenti CGC e per i diritti e obblighi da esse derivanti. Le versioni in altre lingue si intendono come traduzioni non vincolanti fornite solo a scopo informativo.
(4) Per il rapporto giuridico tra Deutsche Bureau AG e il committente vale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni/CISG. Ciò vale, salvo diversamente concordato, anche per la definizione degli orari o di altri fattori temporali o spaziali.
(5) Laddove il committente sia un imprenditore commerciale o non abbia sede nella Repubblica Federale Tedesca, (artt. 29 comma 2, 38 CPC ted.), luogo di adempimento per tutti i diritti contrattuali delle parti e foro competente per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è il foro di Berlino-Schöneberg. Le parti potranno anche convenire in giudizio davanti al loro rispettivo foro competente generale.
(6) Qualora alcune disposizioni delle presenti CGC dovessero risultare del tutto o parzialmente invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti si obbligano a concordare un regolamento adeguato che sostituisca quello invalido, e che, in accordo alle norme di legge, si avvicini il più possibile alla comune volontà delle parti coinvolte dal presente contratto.